Tasse Scolastiche

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 5 , recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.», così detto “Decreto Crescita”, all’art. 4 – quater, prevede, tra le altre cose,  che dal  1 gennaio 2020 le tasse scolastiche dovranno esser pagate tramite modello F24 alla stessa stregua delle altre imposte e tasse riscosse dall’Agenzia delle Entrate per conto dello Stato.

Fino a tutto il 31/12/2019 le tasse scolastiche per iscrizione, frequenza, diploma o esami, venivano pagate direttamente attraverso un bollettino postale fornito dalle Scuole. Dal primo gennaio 2020 il genitore dovrà pagare con modello F24 predisposto in autonomia o eventualmente fornito dalla stessa Scuola con alcuni dati precompilati.

Le motivazioni legate all’introduzione di questa novità sono da individuare tra le seguenti:

  • rendere più semplice il pagamento da parte delle famiglie;
  • ridurre l’evasione dei tributi;
  • consentire all’Agenzia delle Entrate di acquisire automaticamente ulteriori dati necessari per la compilazione delle dichiarazioni dei Redditi pre-compilate ove le spese scolastiche costituiscono una detrazione dell’IRPEF in misura percentuale.

A tale scopo l’Agenzia ha istituito, con la risoluzione n. 106 del 17 dicembre 2019, gli appositi codici tributo necessari per la compilazione corretta del modello F24.

I Codici sono quattro:

  • TSC1. Denominato “Tasse scolastiche – Iscrizione” dovrà essere utilizzato sul modulo F24 quando la famiglia dovrà iscrivere uno dei suoi figli in un istituto di istruzione secondaria superiore;
  • TSC2. Denominato “Tasse scolastiche – frequenza” va utilizzato per la frequenza dei corsi di istruzione;
  • TSC3. Denominato “Tasse scolastiche – esami” servirà per pagare le tasse per sostenere esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità);
  • TSC4. Denominato “Tasse scolastiche – diploma” dovrà essere utilizzato quando si devono ritirare i titoli di studio conseguiti.

Il codice tributo dovrà essere inserito nell’apposito campo della sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019). Si precisa, infine, che nella sezione “Contribuente” del modello F24 sono indicati, cosi come ricordato nella risoluzione di cui sopra:

  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.

Questi gli importi delle tasse da versare:

  • tassa di iscrizione: € 6,04;
  • tassa di frequenza: € 15,13;
  • tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09;
  • tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.

Restano in vigore le esenzioni previste sulla base delle fasce di reddito sancite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), che prevede l’esonero totale dal pagamento delle tasse per gli studenti del quarto e quinto anno appartenenti a nuclei familiari con Isee pari o inferiore alla soglia dei 20.000,00 euro.

MODULI

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